(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Molise n. 9 del
                           29 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Ufficio  di collegamento della Regione Molise a Bruxelles - Finalita'
                              e compiti
    1.  La  Regione  Molise,  nell'ambito  delle  iniziative  e degli
orientamenti  nazionali  tesi  a  realizzare  un  efficace sistema di
relazioni  con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva
competenza,  istituisce a Bruxelles un ufficio di collegamento con le
istituzioni  comunitarie  e  concorre  allo  sviluppo del processo di
unificazione  e  di  integrazione  europea,  in  conformita  a quanto
previsto dall'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
    2.  L'ufficio, nell'ambito della struttura da cui dipende, svolge
compiti  di  raccordo  operativo  e  di  assistenza  tecnica  per  le
iniziative  regionali  di rilievo comunitario; puo' altresi' svolgere
attivita' di sostegno e informazione anche a favore degli enti Iocali
del   Molise   nonche'  delle  imprese  molisane,  nell'ambito  delle
competenze regionali e secondo le modalita' previste dall'ordinamento
vigente.    L'ufficio   opera   quale   strumento   di   collegamento
tecnico-amministrativo e informativo, assicurando:
      la  partecipazione  attiva della Regione Molise alle iniziative
comunitarie;
      il  sostegno  alle  istituzioni  regionali  ed agli enti locali
molisani,  nella  promozione  e  sviluppo  delle  relazioni  con  gli
organismi dell'Unione europea;
      un'organica   e   costante   informazione  sulle  politiche  ed
iniziative comunitarie;
      un   rapporto  diretto  e  continuativo  con  gli  uffici,  gli
organismi e le istituzioni dell'Unione europea.
    3.   Al   fine   di  garantire  un  adeguato  supporto  operativo
all'ufficio di collegamento, e in particolare al fine di garantire il
supporto  operativo allo svolgimento dei compiti e delle attivita' di
cui  al  comma  2,  compresa  l'organizzazione  e  l'attuazione delle
correlate  iniziative  e la realizzazione di attivita' di ricerca, di
studio  e di elaborazione progettuale, la Regione puo' convenzionarsi
con  soggetti  pubblici  o privati dotati della necessaria esperienza
operativa nel settore.
    4.  Previa  intesa,  possono  essere  istituite  sedi e strutture
comuni con le altre regioni e con le province autonome.