(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 29 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ufficio di collegamento della Regione Molise a Bruxelles - Finalita' e compiti 1. La Regione Molise, nell'ambito delle iniziative e degli orientamenti nazionali tesi a realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza, istituisce a Bruxelles un ufficio di collegamento con le istituzioni comunitarie e concorre allo sviluppo del processo di unificazione e di integrazione europea, in conformita a quanto previsto dall'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. L'ufficio, nell'ambito della struttura da cui dipende, svolge compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica per le iniziative regionali di rilievo comunitario; puo' altresi' svolgere attivita' di sostegno e informazione anche a favore degli enti Iocali del Molise nonche' delle imprese molisane, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente. L'ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico-amministrativo e informativo, assicurando: la partecipazione attiva della Regione Molise alle iniziative comunitarie; il sostegno alle istituzioni regionali ed agli enti locali molisani, nella promozione e sviluppo delle relazioni con gli organismi dell'Unione europea; un'organica e costante informazione sulle politiche ed iniziative comunitarie; un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea. 3. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'ufficio di collegamento, e in particolare al fine di garantire il supporto operativo allo svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al comma 2, compresa l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attivita' di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione puo' convenzionarsi con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza operativa nel settore. 4. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con le altre regioni e con le province autonome.